Art. 8.
(Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è inserito il seguente:
«Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto altresì dello
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stato di convivenza, provata dalle risultanze anagrafiche ai sensi degli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti da almeno nove anni e che i soggetti non risultino legati da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno».